Più che in altri comparti la formazione lavorativa del Trasportatore merci in quello dei prodotti pericolosi è importante
la formazione per tutti i protagonisti dell’attività, dagli autisti ai manager dell’impresa, tra l’altro prevista sia dal Decreto legislativo n. 35/201 0 che dai capitoli 1.3 e 8.2 dell’allegato B della normativa A.D.R. Il tema della formazione nel trasporto di merci pericolose è molto importante e molto sentito dalle aziende. La natura stessa delle merci che si devono manipolare, stoccare nei magazzini e trasportare – e di conseguenza i rischi ai quali ogni giorno gli operatori che trattano queste sostanze vanno incontro – non permettono di sottovalutare in alcun modo questo tema. La formazione è imposta da norme ben specifiche quali il capitolo 1.3 che, al punto 1.3.1 così recita:
Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4 (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, ecc), il cui campo d’attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10″. E al punto 1.3.3 prosegue: “Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d’aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione”. Queste norme si trovano naturalmente anche nelle altre modalità di trasporto (mare, aereo, ferrovia, Vie navigabili interne), seppure con peculiarità diverse.
Una particolare categoria di lavoratori che è sottoposta ad una rigida formazione per esercitare la professione del trasporto di merci pericolose è quella dell’autista. “I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono possedere un certificato di formazione professionale (CFP) che autorizzi il trasporto di queste merci” (punto 8.2.1.1).Le aziende, quindi, devono obbligatoriamente formare il proprio personale sostenendo dei costi elevati. Ma ancora oggi non sempre ciò avviene. Nel corso della mia attività professionale mi è capitato più volte di vedere incidenti con merci pericolose che si verificano per scarsa o nessuna conoscenza del pericolo di una determinata sostanza, o per mancanza di appropriate procedure, che hanno portato conseguenze per le persone a volte anche gravi (come serie ustioni sulla pelle per contatto con corrosivi oppure intossicazione per inalazione) .
In questo ambito, stanno diventando più severe le sentenze dei Tribunali, come dimostrano due importanti casi avvenuti nel Nord Italia. Il Tribunale di Ravenna, in data 14/10/2004, ha emesso la prima sentenza penale di condanna per lesioni aggravate colpose a carico del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza di un’azienda, all’interno della quale un dipendente ha subito lesioni fisiche in conseguenza di un sinistro causato da fuoriuscita da una cisterna di bitume caldo a 150 gradi. Il Tribunale di Gallarate, in data 14/7/2006, ha emesso una sentenza (330/2006) ai danni di uno speditore che ha dimostrato la più completa inosservanza delle disposizioni ADR di propria competenza (rif. 1.3.2.1 – ADR 2005).
Tale sentenza ha condannato lo speditore inadempiente al risarcimento dei danni arrecati alle parti coinvolte. Egli aveva inoltrato una soluzione di acido peracetico, sottoposta al regime ADR, come merce non pericolosa e, durante la fase di consegna, la rottura del collo non conforme aveva provocato danni a terzi. Come si può notare, tutto il complesso normativo sul trasporto merci in generale, e sul trasporto merci pericolose in particolare, vuole garantire gli strumenti necessari per svolgere in piena sicurezza le operazioni di carico/scarico/stoccaggio ed il trasporto di merci pericolose, limitando al massimo i rischi d’incidente.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Trasporto conto terzi Milano data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)